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Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto  -  www.vievicinalisuvereto.it

STATUTO


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CONSORZIO PERMANENTE VIE VICINALI SUVERETO
STATUTO

Adottato con deliberazione dell’Assemblea generale n.8 dell’8 Dicembre 1974, divenuta esecutiva il 14 Gennaio 1975 e successive deliberazioni di integrazione o modifica:

  • Assemblea generale n.3 del 20.11.1975

  • Assemblea generale n.3 dell’11.12.1976

  • Assemblea generale n.8 del 23.12.1980

  • Consiglio Direttivo n.2 del 09.02.1981, ratificata dall'Assemblea Generale con atto n.7 del 17.04.1982

  • Assemblea generale n.5 del 17.04.1982

  • Assemblea generale n.6 del 17.04.1982

  • Assemblea generale n.3 del 28.01.1984

  • Assemblea generale n.4 del 28.01.1984

  • Assemblea generale n.4 del 10.02.1986

  • Assemblea generale n.8 del 15.06.1986

  • Assemblea generale n.9 del 15.06.1986

  • Assemblea generale n.2 del 07.06.1987

  • Consiglio Direttivo n.7 del 19.12.1988 per delega dell'Assemblea Generale

  • Consiglio Direttivo n.8 del 22.09.1989 per delega dell' Assemblea Generale

  • Assemblea Generale n.6 del 27.01.1991

  • Riunificato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 6 del 23.09.1991, su incarico dell’Assemblea Generale di cui all’atto n. 6 del 27.01.1991.

  • Consiglio Direttivo n. 4 del 27.05.2005, ratificato dall'Assemblea generale n.1 del 05.06.2005

  • Assemblea Generale n.1 del 01.10.2011

  • Assemblea Generale n.1 del 23.06.2019

ART. 1 - SEDE

Il Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto, costituito a norma del D.Lgs.Lgt 1 settembre 1918 n° 1446, reso obbligatorio dall’art.14 della legge 12 febbraio 1958 n° 126, ha sede in Suvereto (LI), Piazza Gramsci n. 5 ed è regolato dalle norme che seguono. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede amministrativa nell’ambito del Comune di Suvereto, e di istituire e di sopprimere unità locali operative nel medesimo comune.

ART. 2 - SCOPO

Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sistemazione, alla ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico consortili, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446.

ART. 3 - DURATA e SCIOGLIMENTO

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Potrà cessare nei seguenti casi:

  • Quando dovesse venir meno l’esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;

  • Per recesso volontario dal Consorzio di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite;

  • Per previsione di legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’ente dovrà essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe a quelle del Consorzio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4 – STRADE CONSORTILI

Le strade che fanno parte del Consorzio sono quelle indicate nelle mappe depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura d’inserimento di nuove strade all’interno del Consorzio prevede la presentazione di domanda di ammissione al Consorzio e l’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei consorziati previa deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 5 – UTENTI PROPRIETARI di IMMOBILI

Sono utenti del Consorzio tutti i proprietari degli immobili, intendendosi per tali i titolari dei diritti reali sugli stessi, che usufruiscono delle strade vicinali consortili in maniera diretta, indiretta o potenziale.

S’intende utilizzo “diretto” quello fatto da coloro le cui proprietà confinano con la strada, indipendentemente dalla possibilità di accedere alla strada stessa.

S’intende utilizzo “indiretto” quello fatto da coloro che utilizzano le vie vicinali per accedere al proprio immobile ma non confinano con la via vicinale.

S’intende utilizzo “potenziale” della strada quello fatto da coloro che pur non appartenendo alle categorie sopra indicate, egualmente ed in maniera oggettiva traggono beneficio dalla strada vicinale.

E’ esclusa la possibilità di associazione temporanea al Consorzio.

ART. 6 - COMUNE

Il Comune è utente del Consorzio e contribuisce con canoni ordinari a ruolo, secondo quanto disposto dal D.Lgs.Lgt. 01/09/1918 n° 1446 art. 3, nella misura che va da un quinto alla metà della spesa totale del Consorzio calcolato in base all’importanza delle strade.

Sulla base di progetti, il Comune può contribuire in maniera straordinaria.

ART. 7 - AZIENDE
I - Le aziende titolari di diritti reali su immobili che utilizzano le strade vicinali consortili, sono associate al Consorzio e il tributo viene calcolato secondo i criteri ordinari di determinazione dei ruoli. E' possibile aggingere una maggiorazione in caso di utilizzo particolarmente intensivo.
II - Le aziende non titolari di diritti reali su immobili di cui al precedente art. 5, ma che con attività permanente utilizzano le strade vicinali consortili, sono associate al Consorzio e il tributo a loro carico è determinato in proporzione all'utilizzo che fanno della strada.

III - Le aziende non titolari di diritti reali su immobili con utilizzo temporaneo e saltuario delle strade vicinali consortili non sono associate al Consorzio, ma sono tenute a contribuire alla manutenzione della strada in rapporto all'utilizzo che ne fanno.
IV - L'importo della maggiorazione di cui al comma I, del tributo di cui al comma II e del contributo di cui al comma III, è determinato dal Consiglio Direttivo, di preferenza con l'accordo tra Consorzio e utilizzatore, altrimenti facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. Lgt. 01 settembre 1918, n. 1446.

ART. 8 – ENTRATE del CONSORZIO

I – Le entrate del Consorzio sono costituite da:

1) Quote consortili costituite dai tributi dovuti dagli associati.

2) Quota dovuta dal Comune costituita dal canone ordinario a ruolo come previsto dalla legge.

3) Contributi volontari degli associati.

4) Contributi straordinari del Comune sulla base di progetti.

5) Contributi di cui all’art. 7 comma III.

6) Contributi volontari di soggetti non associati.

7) Eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e/o finanziamenti pubblici e/o privati.

II – Le entrate del Consorzio sono definite dal regolamento per la “Determinazione delle Entrate”.

ART. 9 - ORGANI del CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

1) Assemblea Generale
2) Assemblea della Strada
3) Commissione Elettorale
4) Consiglio Direttivo

5) Presidente

6) Revisore dei conti

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario del Consiglio Direttivo, Consigliere, membro della Commissione Elettorale sono onorarie.

I rimborsi spese, per essere liquidati, devono ottenere la delibera dell’Assemblea Generale.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE

I - Organo decisionale primario del Consorzio è l’Assemblea Generale che è composta da tutti gli associati utenti delle vie vicinali in gestione al Consorzio.

L’Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria.

II - L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente, di sua iniziativa, dal Consiglio Direttivo con decisione a maggioranza assoluta, su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati o su richiesta del Sindaco del Comune di Suvereto.

L’Ordine del Giorno è formulato dal Presidente di sua iniziativa, inserendo gli argomenti che ritiene opportuni, quelli richiesti dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza relativa e quelli richiesti dagli associati su proposta scritta e firmata da almeno cinquanta associati, oppure quelli richiesti dal sindaco se convocata su richiesta di quest’ultimo.

Viene convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L’Assemblea Generale Ordinaria viene convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio.

Eccezionalmente per giustificati motivi può essere prorogata a una data successiva ma non oltre il 30 giugno.

III - La convocazione dei soci per le assemblee ordinaria e straordinaria sarà fatta per affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o sistemi telematici o telegramma o consegna manuale o sistemi telefonici o altra modalità specificatamente indicata dal singolo componente. 
La convocazione dovrà essere trasmessa almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà contenere il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e gli argomenti all’ordine del giorno.

Copia dell’avviso di convocazione sarà affissa, quindici giorni prima della data prevista per la seduta, all’Albo Pretorio del Comune di Suvereto.

IV - La riunione sarà valida:

  • In prima convocazione quando vi sia la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

  • In seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, purché i consiglieri in carica non formino la maggioranza dell’assemblea.

  • Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno 1 ora.

V - Ogni utente ha diritto ad intervenire alle riunioni dell’Assemblea Generale se maggiore di età.

I minorenni saranno rappresentati da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o curatela.

VI - Ogni utente può farsi rappresentare da un associato con delega scritta. Ogni associato può essere portatore di massimo una delega.

VII - Ogni utente ha diritto ad un solo voto.

VIII - Poteri dell’Assemblea Generale in sede ordinaria sono:

  • Elegge la Commissione Elettorale.

  • Elegge il Consiglio Direttivo.

  • Elegge il Revisore dei conti.

  • Approva il Bilancio.

  • Approva i Criteri di Determinazione dei Ruoli.

  • Ratifica le decisioni prese in via provvisoria in situazioni di urgenza dal Consiglio e dal Presidente.

  • Decide sull’ammissione di nuove strade al Consorzio e sulla dismissione di strade o tratti di esse.

  • Decide sulla contrazione di mutui e l’acquisizione di altre forme di finanziamento, esclusi gli anticipi di cassa.

  • Ratifica le decisioni prese dall’Assemblea della Strada.

In sede straordinaria delibera sull’approvazione e sulle modifiche allo statuto consortile ed ai regolamenti; decide sulle variazioni del patrimonio immobiliare dell’Ente e su tutti gli altri argomenti proposti in sede di convocazione dell’assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

IX – Il voto per le elezioni del Consiglio Direttivo è segreto.

I candidati non possono assumere più di una carica tra Componente della Commissione Elettorale, Consigliere e Revisore dei conti.

La disciplina delle elezioni e delle decisioni dell’Assemblea Generale è rimandata ad apposito regolamento.

Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto del Consorzio in prima convocazione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, qualunque sia il loro numero purché la maggioranza non sia formata dai membri del Consiglio, in seconda convocazione.

Il verbale dell’Assemblea Generale precedente sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Suvereto, almeno quindici giorni prima della successiva Assemblea Generale.

ART. 11 - ASSEMBLEA della STRADA

I - L’Assemblea della Strada è composta dagli utenti della singola strada e si riunisce ogni volta che vi sia la necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria particolarmente onerose.

S’intendono opere di “manutenzione straordinaria particolarmente onerose” quelle che superano l’introito annuo della singola strada.

II - E’ convocata dal presidente del Consorzio di sua iniziativa, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 degli utenti della strada.

III - E’ presieduta dal presidente del Consorzio
IV - L'Assemblea della Strada è convocata tramite raccomandata A.R. o PEC o altra modalità specificatamente indicata dal singolo componente. 

V - L’Assemblea della Strada ha le seguenti competenze:

  • Decide sulle modalità di esecuzione delle opere e sulle modalità di finanziamento nel rispetto di quanto stabilito all'art. 19 dello Statuto. 

  • Decide se attingere o meno al fondo comune per le manutenzioni straordinarie.

  • Decide in base ai millesimi di partecipazione alla spesa per le manutenzioni straordinarie.

VI - L’Assemblea è valida quando siano presenti la maggioranza dei millesimi di partecipazione alla spesa per la manutenzione straordinaria.
VII - Le decisioni dell'Assemblea della Strada devono essere ratificate dall'Assemblea Generale.

ART. 12 COMMISSIONE ELETTORALE

I - La Commissione Elettorale ha il compito di controllare le procedure di elezione seguendo un regolamento che l’Assemblea Ordinaria dei Soci approva su proposta del Consiglio Direttivo, nonché di rendere noti i risultati elettorali con la graduatoria delle preferenze mediante affissione agli Albi Sociali.

La Commissione Elettorale è composta di tre membri, di cui uno è il Sindaco del Comune di Suvereto o un suo rappresentante. Gli altri due membri vengono eletti dall’Assemblea Generale.

II - La Commissione Elettorale dura in carica tre anni, qualora allo scadere del mandato non sia stata eletta una nuova Commissione Elettorale, il mandato di quella in carica è prorogato fino all’elezione della nuova Commissione.

III - La Commissione Elettorale viene eletta nella prima Assemblea Generale utile a partire da un anno prima dello scadere del mandato della Commissione Elettorale in carica.

La Commissione Elettorale così eletta assumerà i poteri allo scadere del mandato di quella in carica.

IV - Le candidature per l’elezione della Commissione Elettorale sono espresse direttamente in Assemblea Generale per auto-candidatura o su proposta di almeno tre presenti accettata dall’interessato.

V - La Commissione Elettorale ha la funzione consultiva di individuare tra gli associati i soggetti che per competenza, capacità, qualità morali ed etiche, siano idonei a svolgere il ruolo di Consigliere e Revisore dei conti.

Per la carica a Revisore dei conti viene valutata anche la capacità professionale, l’esperienza e qualora non venga trovato un candidato idoneo o disponibile tra gli associati del Consorzio, ricerca i candidati tra i professionisti iscritti agli appositi albi.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

I – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 11 membri.

II – Il Sindaco del Comune di Suvereto o suo delegato è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Gli altri consiglieri sono eletti dall’Assemblea Generale su proposta non vincolante della Commissione Elettorale.

E’ ammessa la possibilità per ogni associato di candidarsi con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

III Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, è prorogato nella carica fino all’insediamento del Consiglio successivo e viene tassativamente eletto nella prima Assemblea Generale successiva allo scadere del mandato. I Consiglieri sono rieleggibili.

IV – Dopo l’elezione del Consiglio Direttivo l’Assemblea Generale assegna a ciascun consigliere eletto la strada o le strade che deve controllare e di cui deve riferire in Consiglio le problematiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno giorni tre. In caso di preavviso più breve, il Consiglio è ugualmente valido, qualora siano presenti tutti i consiglieri. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri, su richiesta del sindaco e a inserire gli argomenti presenti nella richiesta di convocazione.

V Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Sindaco vale doppio.

VI - In caso di dimissioni, impedimenti gravi e permanenti che ostacolino la prosecuzione del mandato o di morte, i Consiglieri saranno sostituiti dai candidati non eletti, seguendo la graduatoria delle elezioni.

Analoga procedura verrà osservata anche per la sostituzione dei Consiglieri che, mancando per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, siano dichiarati decaduti.

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto dal numero minimo di membri e non vi siano candidati non eletti per sostituire quelli mancanti verrà eletto un nuovo Consiglio Direttivo.

VII – Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

  • Elegge, con votazione palese, a maggioranza assoluta, tra i Consiglieri: il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario. Con votazione palese, a maggioranza assoluta, li rimuove.

  • Vigila sull’operato del Presidente.

  • Ratifica le scelte del Presidente in merito all’assunzione del personale dipendente e al suo compenso.

  • Ratifica le scelte del Presidente in merito all’affidamento dei lavori a professionisti.

  • Sovrintende le gare per l’affidamento delle opere di maggiore rilievo. Si considerano opere di maggiore rilievo, quelle che comportano una spesa maggiore alla metà delle entrate annue riferite all’esercizio precedente.

  • Vigila il funzionamento amministrativo del Consorzio.

  • Vigila sull’esecuzione delle opere di manutenzione delle strade consortili.

  • Vigila la corretta applicazione dei Criteri di Determinazione dei Ruoli.

  • Verifica la cassa consortile.

  • Autorizza le anticipazioni di cassa.

  • Determina gli importi di cui all’art. 7 comma IV.

  • Presenta al Presidente, per l’approvazione in Assemblea Generale, i regolamenti e le modifiche allo Statuto. Ogni consigliere può proporre un regolamento, modifiche ai regolamenti esistenti o modifiche allo Statuto. Dopo l’approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente propone il Regolamento, le modifiche ai Regolamenti o le modifiche allo Statuto all’Assemblea Generale.

  • Delibera di procedere o resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio.

  • Decide, in casi di effettiva urgenza, su argomenti di competenza dell’Assemblea Generale, sottoponendo alla ratifica della prima Assemblea utile.

  • Delibera a maggioranza assoluta di richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea Generale.

  • Delibera a maggioranza relativa gli argomenti di cui richiedere al Presidente l’inserimento nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Generale.

  • Verifica il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

  • Richiede al Presidente di convocare l’Assemblea della Strada.

ART. 14 - PRESIDENTE

I – La gestione delle attività materiali dell’ente, non essendo il Consorzio dotato di un organo esecutivo, è svolta dal Presidente, con la collaborazione del Vicepresidente e del Segretario e sotto il controllo del Consiglio Direttivo.

II - Dura in carica tre anni come il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

III - Le funzioni del Presidente sono:

  • Rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.

  • Stipula i contratti in nome e per conto del Consorzio.

  • Rappresenta il Consorzio in ogni sede giurisdizionale e istituzionale.

  • Convoca l’Assemblea Generale di sua iniziativa, su richiesta del Consiglio Direttivo con decisione a maggioranza assoluta, su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati o su richiesta del Sindaco. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.

  • Convoca il Consiglio Direttivo di sua iniziativa, o su richiesta del Sindaco o richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

  • Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.

  • Presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.

  • Formula l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale inserendo gli argomenti che ritiene opportuni, quelli richiesti dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza relativa e quelli richiesti dagli associati su proposta scritta e firmata da almeno cinquanta associati.

  • Formula l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

  • Propone i Regolamenti, le modifiche ai Regolamenti e le modifiche allo Statuto all’approvazione dell’Assemblea Generale.

  • Organizza le gare per l’affidamento dei lavori.

  • Affida i lavori di minore entità. S’intendono i “lavori di minore entità” quelli che comportano una spesa inferiore alla metà delle entrate annue riferite all’esercizio precedente.

  • Seleziona il personale dipendente del Consorzio.

  • Sceglie i professionisti che collaborano con il Consorzio.

  • Gestisce la Cassa consortile.

  • Convoca l’Assemblea della Strada di sua iniziativa, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 degli utenti della strada.

  • In caso di necessità ed urgenza, il presidente può operare in deroga ai limiti previsti dal suo mandato, salvo richiedere la ratifica dei provvedimenti presi da parte del Consiglio Direttivo nei 30 giorni successivi. Rimane comunque responsabile per i provvedimenti presi in situazioni di necessità ed urgenza che non siano stati ratificati dal Consiglio.

  • Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo.

  • Firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l’amministrazione del Consorzio.

  • Vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

ART. 15 - VICE-PRESIDENTE

I – Il Vicepresidente collabora su richiesta del Presidente allo svolgimento delle attività attribuite a quest’ultimo.

II – Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

ART. 16 SEGRETARIO

I – Il Segretario, su richiesta del Presidente o del Vicepresidente, collabora allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente.

II - Redige i verbali del Consiglio Direttivo .

III – Verifica la correttezza formale dei documenti emanati dal Consiglio Direttivo.

IV – E’ responsabile della tenuta dell’archivio consortile.

V – Provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa e per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del segretario, alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee provvederà un membro del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 17 – REVISORE dei CONTI

I - Il Revisore dei conti è proposto dalla Commissione Elettorale e viene eletto dall’Assemblea Generale.

II - Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

III - Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il mandato viene prorogato fino all’entrata in carica del successivo revisore.

IVAl Revisore dei conti è attribuita la funzione di controllo contabile del Consorzio e a tale scopo esamina le scritture e a fine esercizio il conto consuntivo. Il Revisore dei conti presenta all’Assemblea Generale del Consorzio una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo.

V – Il compenso del Revisore dei conti viene approvato dall’Assemblea Generale su proposta del Presidente.

ART. 18 – OPERATIVITA’ del CONSORZIO

I - Il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sistemazione e alla ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico consortili.

II - S’intende per manutenzione ordinaria quella i cui costi non superano le entrate annue derivanti dai ruoli di ogni singola strada.

III - S’intendono opere di manutenzione straordinaria quelle che comportano per ogni singola opera una spesa superiore alle entrate annue derivanti dai ruoli di ogni singola strada.

Qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo ravvisino la necessità di realizzare opere di manutenzione straordinaria viene convocata l’Assemblea della Strada nella quale preliminarmente si ricerca un accordo per il finanziamento dell’opera straordinaria. Qualora non si riesca a raggiungere un accordo verrà dato incarico ad un professionista per la determinazione dei millesimi di partecipazione al costo dell’opera, determinati anche sulla base dell’utilità dell’opera per i singoli utenti.

IV - La sistemazione e la ricostruzione vengono considerate opere di manutenzione ordinaria o straordinaria a seconda del costo, con i criteri sopra espressi.

ART. 19 - FONDO COMUNE per le MANUTENZIONI STRAORDINARIE

I – E’ costituito dagli avanzi di bilancio.

II - Il fondo può essere utilizzato da ciascuna strada per:

1) Opere di manutenzione straordinaria.

2) Opere di ripristino dopo eventi calamitosi eccezionali.

Nel caso di cui al punto 1 ogni strada può attingere al fondo per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Una strada non può accedere nuovamente al fondo se non ha ricostituito, con gli avanzi di bilancio o con versamenti volontari, le somme in precedenza “prelevate”.

Nel caso di cui al punto 2 il fondo comune viene utilizzato per il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi eccezionali. La decisione circa l’utilizzo spetta al Consiglio Direttivo previa preventiva delibera dell’Assemblea Generale o successiva ratifica da parte di quest'ultima in caso di urgenza. La mancata ratifica potrà riguardare solo la valutazione di eccezionalità dell’evento calamitoso. Il Consiglio Direttivo è comunque responsabile dell’utilizzo del fondo comune in caso di mancata ratifica da parte dall’Assemblea Generale.

ART. 20 – ANNO FINANZIARIO

L’anno finanziario coincide con quello solare.

ART. 21 – REGOLAMENTI

I – Per la disciplina delle attività materiali dell’Ente vengono approvati dall'Assemblea Generale i regolamenti.

I regolamenti da approvare in data successiva all’approvazione dello Statuto sono:

1) Regolamento elettorale.

2) Regolamento per la determinazione delle entrate e relativi obblighi degli utenti.

3) Regolamento per la manomissione e il ripristino delle strade vicinali consortili.

4) Regolamento per il transito dei mezzi pesanti.

5) Regolamento per il mantenimento e la manutenzione della fascia di terreno adiacente alle strade.

Altri Regolamenti potranno essere proposti ed approvati con le modalità previste dallo Statuto.

ART. 22 – VIGILANZA E POLIZIA DELLE STRADE

Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali spettano al Comune come previsto dalla legge e dal Codice della Strada.

ART. 23

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, sarà fatto espresso riferimento al D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918 n° 1446, nonché a tutte le altre leggi e disposizioni vigenti in materia, presenti e future.

ART. 24

Il presente Statuto, composto di n° 24 articoli, integra e modifica a tutti gli effetti quello fino ad ora in vigore, con le relative successive modificazioni, adottato dall’Assemblea Generale n.1del 23 giugno 2019. 

Le disposizioni dello Statuto precedenti alla presente versione sono pertanto da ritenersi decadute.

Suvereto, 24 giugno 2019